IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre  1991,  n.  413,
che prevede l'emanazione di  disposizioni  regolamentari  concernenti
l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati da  parte
dei sostituti  d'imposta  e  dei  Centri  autorizzati  di  assistenza
fiscale (C.A.A.F.); 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 agosto 1992; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Soggetti interessati 
  1. A decorrere dal 1 gennaio  1993,  i  possessori  di  redditi  di
lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma
1, lettere a) e d),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  possono
adempiere  agli  obblighi  di  dichiarazione   dei   redditi,   anche
presentando apposita dichiarazione  al  sostituto  d'imposta  che  ha
erogato i  redditi  stessi,  secondo  le  disposizioni  del  presente
titolo. I predetti soggetti possono avvalersi dell'assistenza fiscale
anche se possiedono redditi fondiari di cui all'art. 22,  redditi  di
capitale di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), gli  altri  redditi
indicati nell'art. 47, comma 1, redditi di  lavoro  autonomo  di  cui
all'art. 49, comma 2, lettere a) e  b),  e  redditi  diversi  di  cui
all'art. 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. Possono avvalersi della facolta' di  cui  al  comma  1  anche  i
coniugi, non legalmente ed effettivamente separati,  che  si  trovano
nelle condizioni di cui all'art. 12, comma 4, del testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e che possiedono solo redditi fondiari di cui  all'art.
22 dello stesso testo unico, qualora presentino la dichiarazione  dei
redditi ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n.  114,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             -  Il  testo   dell'art.   87,   quinto   comma,   della
          Costituzione,  relativo  ai  poteri  del  Presidente  della
          Repubblica, e' il seguente:  "Promulga le leggi ed emana  i
          decreti  aventi  valore  di  legge e i regolamenti.".  - Il
          testo dell'art. 78 della  legge  n.  413  del  1991  e'  il
          seguente:    "Art.  78. - 1. Sono istituiti per l'esercizio
          delle attivita' di assistenza fiscale i 'Centri autorizzati
          di assistenza fiscale'. I Centri possono essere  costituiti
          da  una  ovvero  da  piu' associazioni, istituite da almeno
          dieci anni, rientranti in uno  dei  seguenti  gruppi:    a)
          associazioni   sindacali  di  categoria  tra  imprenditori,
          presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
          (CNEL);  b)  associazioni  sindacali   di   categoria   tra
          imprenditori,  diverse  da quelle indicate nella lettera a)
          se,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,   ne   e'
          riconosciuta  la rilevanza nazionale in relazione al numero
          di iscritti ed  al  territorio  in  cui  svolgono  la  loro
          attivita'.  2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni
          di  cui  alle  lettere  a)  e b) del comma 1 possono essere
          autorizzate, con decreto del Ministro delle  finanze,  alla
          costituzione  dei  Centri  previa delega irrevocabile della
          propria associazione nazionale.  3. I Centri  hanno  natura
          privata,  non possono avere un numero di utenti inferiore a
          trecento  e  debbono  essere  costituiti  nella  forma   di
          societa'  di  capitali con capitale minimo di cento milioni
          di lire.  L'oggetto sociale dei Centri non  puo'  prevedere
          lo svolgimento di attivita' diversa da quella di assistenza
          prevista  nel presente articolo ad imprese, ivi comprese le
          imprese agricole, associate alle organizzazioni  che  hanno
          istituito  il  Centro  stesso,  con  esclusione  di  quelle
          soggette all'imposta sul reddito delle persone  giuridiche,
          diverse  dalle  societa'  cooperative  e loro consorzi che,
          unitamente ai propri soci, fanno riferimento, ai fini della
          presente legge, alle associazioni nazionali riconosciute in
          base al decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni.  Il  bilancio   dei   Centri   deve   essere
          certificato  con  gli  effetti  previsti  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136,  a  cura
          dei  soggetti  di  cui  all'art.  8,  secondo  comma, n. 2)
          lettera a), del  medesimo  decreto,  o  delle  societa'  di
          revisione  autorizzate  dal  Ministero  dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato,  ai  sensi  della  legge  23
          novembre  1939, n. 1966, o dei soggetti iscritti negli albi
          dei  dottori  commercialisti  o   dei   ragionieri   liberi
          professionisti che abbiano esercitato continuativamente per
          almeno  cinque  anni  la relativa attivita' professionale o
          l'attivita' di sindaco in societa' di capitali. Il collegio
          sindacale  deve  essere  composto  da  membri  effettivi  e
          supplenti, nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori
          commercialisti  o  dei ragionieri liberi professionisti. Il
          presidente  del  collegio  sindacale  deve   essere   anche
          iscritto  nel  ruolo  dei  revisori  dei  conti. Lo statuto
          contenente le norme relative al  funzionamento  del  Centro
          deve  essere  conforme al modello approvato con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella   Gazzetta
          Ufficiale  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, e deve prevedere il divieto di
          distribuzione degli utili in misura  superiore  al  10  per
          cento  del capitale proprio nonche' la devoluzione, in sede
          di scioglimento della societa', degli utili non distribuiti
          al finanziamento del fondo comune di cui all'art.  8  della
          legge 16 maggio 1970, n. 281, per le finalita' della legge-
          quadro  21  dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione
          professionale. I rapporti con gli utenti sono  disciplinati
          in   base   ad   apposito  contratto-tipo,  preventivamente
          depositato presso il Ministero delle finanze, che statuisca
          in  ogni  caso  l'impegno  dell'utente  alla   fedelta'   e
          completezza dei dati forniti al Centro.  4. Fermi rimanendo
          i   vigenti   poteri   di   controllo,  di  verifica  e  di
          accertamento  dell'Amministrazione  finanziaria   e   della
          Guardia  di  finanza,  ed  esclusa ogni limitazione al loro
          esercizio ed ambito di applicazione, i Centri possono,  per
          conto  degli  utenti: tenere ed eventualmente conservare le
          scritture  contabili,  con  controllo   della   regolarita'
          formale   della  documentazione  contabile  prodotta  dagli
          utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e  i  relativi
          allegati  a  cui  sono  obbligati  i titolari di reddito di
          impresa e di redditi dei terreni, i soggetti possessori  di
          redditi  di  partecipazione  conseguenti  all'attivita'  di
          impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione
          di dichiarazioni congiunte; apporre il visto di conformita'
          formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime  alle
          risultanze delle scritture contabili e dalla documentazione
          allegata, anche in ordine alla deducibilita' degli oneri di
          cui  all'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I Centri
          provvedono    ad    inoltrare    ai    competenti    uffici
          dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni  da  essi
          predisposte   e   le  relative  registrazioni  su  supporti
          magnetici, formati  sulla  base  di  programmi  elettronici
          forniti    o    comunque    prestabiliti    dalla    stessa
          Amministrazione, conformi a modello approvato  con  decreto
          del  Ministro  delle finanze sottoscritte dal contribuente,
          contenenti le scelte operate dagli  utenti  ai  fini  della
          destinazione  dell'8  per  mille  dell'imposta  sul reddito
          delle  persone  fisiche per scopi di interesse sociale o di
          carattere  umanitario  ovvero  per   scopi   di   carattere
          religioso  o  caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20
          maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n.  516
          e  n.  517.  In  ogni caso e' garantito il libero esercizio
          dell'attivita' di  assistenza  e  di  difesa  nei  rapporti
          tributari  e  contributivi  a  chiunque  sia  competente  a
          svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la
          possibilita'  per  gli  iscritti  negli  albi  dei  dottori
          commercialisti  o  dei  ragionieri liberi professionisti di
          apporre,  alle  medesime  condizioni,  su   richiesta   dei
          contribuenti,  il  visto  di conformita' di cui al presente
          comma,  nonche'   di   inoltrare   ai   competenti   uffici
          dell'Amministrazione  finanziaria  le dichiarazioni da essi
          predisposte e le relative registrazioni, con  le  modalita'
          previste  per  i  Centri;  i  consulenti  del  lavoro  e  i
          consulenti  tributari   possono   apporre   il   visto   di
          conformita'  di  cui  al presente comma per quanto riguarda
          gli adempimenti dei datori di lavoro sostituti di  imposta.
          5.  Alla  direzione dei Centri e' proposto, con rapporto di
          lavoro  autonomo  o  subordinato,  un   direttore   tecnico
          responsabile, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti
          o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia
          esercitato  per  almeno  tre  anni  la  relativa  attivita'
          professionale; il direttore appone il visto in  conformita'
          di  cui  al  comma  4.  Ferma restando l'applicazione della
          maggiore  imposta  accertata  dall'ufficio  tributario  nei
          confronti  del  contribuente, se le irregolarita' emergenti
          dalle dichiarazioni dei redditi o  da  quelle  previste  ai
          fini dell'imposta sul valore aggiunto riguardano dati per i
          quali  i  soggetti  indicati  nel  comma 4 hanno apposto il
          visto in conformita', le relative  sanzioni  amministrative
          sono  irrogate solo al soggetto che ha apposto detto visto.
          6.  L'Amministrazione   finanziaria   ha   il   potere   di
          richiedere,   anche  in  deroga  a  contrarie  disposizioni
          statutarie o regolamentari, dati ed elementi ai fini  della
          determinazione  dei  coefficienti previsti nell'articolo 11
          del decreto-legge 2 marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 27 aprile 1989, n. 154, e suc-
          cessive modificazioni. Il Ministro delle finanze, con uno o
          piu' decreti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  stabilisce  i  criteri,  le
          condizioni  e  le  garanzie assicurative per il rilascio ai
          Centri  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita',
          per   la   loro  iscrizione  in  apposito  albo  e  per  il
          trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in  ogni
          caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla
          istituzione   dei   Centri  stessi,  nonche'  i  poteri  di
          vigilanza,    anche     ispettiva,     dell'Amministrazione
          finanziaria.  L'autorizzazione  e'  revocata  quando  nello
          svolgimento  dell'attivita'  vengano   commesse   gravi   e
          ripetute  violazioni  alle  disposizioni  recate in materia
          tributaria da  leggi  generali  o  speciali  ovvero  quando
          risultino  inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti
          dall'Amministrazione  finanziaria  nonche'  quando i dati e
          gli  elementi  richiesti  dalla  medesima   Amministrazione
          risultino  falsi  o incompleti rispetto alla documentazione
          fornita dall'utente; nei casi di  particolare  gravita'  e'
          disposta  la  sospensione  cautelare.  I  provvedimenti  di
          sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto
          del  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  rappresentante
          legale  del  Centro  interessato.  Con i provvedimenti sono
          stabilite le modalita' per assicurare nei  confronti  degli
          utenti  dei  Centri  il regolare svolgimento dell'attivita'
          concernente gli adempimenti relativi al periodo di  imposta
          in corso.  7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono
          inoltre stabilite, per le attivita' esercitate ai sensi del
          comma  4,  nel  caso  in  cui  in sede di controllo formale
          emergano  irregolarita'  che  comportano   irrogazione   di
          sanzioni  amministrative, congrue garanzie assicurative per
          un efficace e tempestivo esercizio del diritto  di  rivalsa
          da  parte  dell'utente,  ovvero  del  contribuente, per gli
          errori formali imputabili rispettivamente, al Centro  o  ai
          dottori    commercialisti    ed    ai   ragionieri   liberi
          professionisti. Salvo che i fatti costituiscano  reato,  ai
          soggetti  che  per  fini  diversi  da  quelli istituzionali
          utilizzano o comunicano  a  terzi  notizie  avute  a  causa
          dell'esercizio  della  loro funzioni o della loro attivita'
          nei Centri, si applica la pena pecuniaria da uno  a  cinque
          milioni  di  lire.  Al direttore tecnico che abbia commesso
          irregolarita' nell'apposizione del visto di conformita'  di
          cui  al  comma  4,  si  applica la pena pecuniaria da due a
          dieci milioni di lire. Le sanzioni di cui al presente comma
          sono irrogate, con  separato  avviso,  dall'Amministrazione
          finanziaria.    8.  Le  disposizioni dei commi da 1 a 7 del
          presente articolo hanno effetto  dal  1  gennaio  1992.  A
          decorrere    dal    1   gennaio   1993,   le   prestazioni
          corrispondenti a quelle dei Centri si considerano rilevanti
          ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
          aggiunto, ancorche' rese da  associazioni  sindacali  e  di
          categoria e rientranti tra le finalita' istituzionali delle
          stesse  in  quanto richieste dall'associato per ottemperare
          ad   obblighi    di    legge    derivanti    dall'esercizio
          dell'attivita'.  Sono  fatti salvi i comportamenti adottati
          in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne' e'
          consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633.
          9.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1992 i possessori di soli
          redditi di lavoro dipendente e  assimilati,  indicati  agli
          articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive   modificazioni,   compresi  quelli  soggetti  a
          tassazione separata,  corrisposti  da  un  unico  sostituto
          d'imposta,   e  che  non  abbiano  oneri  deducibili,  sono
          esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
          dei redditi di cui all'art. 1 del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e successive
          modificazioni   o   del   certificato   sostituitivo  della
          dichiarazione stessa. Tuttavia detti  contribuenti,  quando
          ne   ricorrano   le   condizioni,   possono  presentare  il
          certificato sostitutivo della dichiarazione, ai  soli  fini
          della   scelta   della   destinazione   dell'8   per  mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di
          interesse sociale o  di  carattere  umanitario  ovvero  per
          scopi  di carattere religioso o caritativo, di cui all'art.
          47 della legge 20 maggio 1985, n.  222,  e  alle  leggi  22
          novembre  1988,  n.  516  e  n. 517.   10. I possessori dei
          redditi di lavoro dipendente  e  assimilati  indicati  agli
          articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico
          delle   imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni,  possono adempiere agli obblighi
          di dichiarazione anche presentando ai soggetti  eroganti  i
          redditi   stessi,  entro  il  mese  di  febbraio,  apposita
          dichiarazione  redatta  su  stampato  conforme  al  modello
          approvato   con   decreto   del   Ministro  delle  finanze,
          sottoscritta  sotto  la  propria   responsabilita'.   Nella
          dichiarazione  debbono  essere  indicati  oltre  agli altri
          elementi prescritti da disposizioni di carattere  generale,
          i  dati  e le notizie relativi agli eventuali altri redditi
          posseduti, agli oneri  deducibili  ed  a  tutti  gli  altri
          elementi   necessari  per  la  determinazione  del  reddito
          imponibile  e  per  la  liquidazione   dell'imposta.   Alla
          dichiarazione  non  debbono  essere  allegati  i  documenti
          probatori indicati nell'art. 3 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e successive
          modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo
          su richiesta dei competenti uffici  finanziari  e  dovranno
          essere   conservati   presso   il   domicilio  fiscale  del
          contribuente per la  durata  prevista  dall'art.  43  dello
          stesso  decreto del Presidente della Repubblica n.  600 del
          1973. I lavoratori dipendenti e  pensionati  che  adempiano
          agli  obblighi  di dichiarazione dei redditi secondo quanto
          disposto dal presente comma, possono operare la  scelta  ai
          fini  della  destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche mediante la sottoscrizione di
          apposite schede conformi a modello  approvato  con  decreto
          del   Ministro   delle  finanze,  da  consegnare  in  busta
          sigillata al sostituto di  imposta.    11.  Ai  fini  della
          dichiarazione  congiunta,  possono avvalersi della facolta'
          di cui al comma 10 i coniugi che  possiedono  solo  redditi
          fondiari  di  cui all'art. 22 del testo unico delle imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che si trovino nella
          condizione  di  cui  al  comma  4 dell'art. 12 dello stesso
          testo unico.  12. Non possono in ogni caso avvalersi  della
          facolta'  di  cui  al  comma  10  i lavoratori dipendenti e
          pensionati possessori dei redditi di cui agli articoli  49,
          comma  1,  e 51, del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986, n. 917, nonche' i possessori dei redditi la
          cui  dichiarazione  richieda  particolari  oneri e obblighi
          formali.  13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo:   a)  di
          ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel
          comma  10; b) di controllarne la regolarita' formale; c) di
          eseguire  la  liquidazione  delle  imposte  sui  redditi  e
          dell'eventuale  contributo al Servizio sanitario nazionale;
          d) di effettuare  i  conseguenti  conguagli  rispetto  alle
          ritenute   d'acconto  operate  e  ai  versamenti  d'acconto
          effettuati nell'anno d'imposta,  cui  la  dichiarazione  si
          riferisce;   e)  di  provvedere  alla  conservazione  delle
          dichiarazioni di cui al comma 10.  14. Il debito o  credito
          conseguente     alla    liquidazione    dell'imposta,    e'
          rispettivamente,  aggiunto  o  detratto  a   carico   delle
          ritenute  d'acconto  relative al periodo d'imposta in corso
          al momento  della  presentazione  della  dichiarazione.  Il
          prospetto  della liquidazione delle imposte, contenente gli
          elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio  finale,
          deve  essere  consegnato  al  dichiarante  entro il mese di
          aprile.  Alle  ritenute  d'acconto  relative   al   periodo
          d'imposta in corso debbono essere aggiunti, alle rispettive
          scadenze,  anche  i  versamenti  d'acconto dovuti.   15. Il
          sostituto d'imposta, eseguite le  operazioni  indicate  nei
          commi  13  e  14  del  presente  articolo  e  adempiuti gli
          obblighi  indicati  nell'articolo  21   del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni, deve indicare nella dichiarazione
          prevista dall'art. 7 dello stesso decreto anche  gli  altri
          elementi  rilevati dalle apposite dichiarazioni ricevute. I
          sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta a
          cui la  dichiarazione  si  riferisce,  abbiano  corrisposto
          compensi  o  emolumenti,  anche  per  periodi discontinui o
          inferiori a dodici mensilita', ad un numero  di  lavoratori
          dipendenti   non   inferiore   alle  venti  unita'  debbono
          presentare la dichiarazione di cui al predetto art.  7  del
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e
          successive  modificazioni,  mediante  l'invio  di  supporti
          magnetici,  predisposti sulla base di programmi elettronici
          forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria. Il
          sostituto     d'imposta      deve      inoltre      inviare
          all'Amministrazione  finanziaria  le  schede  per la scelta
          della  destinazione  dell'8  per  mille  dell'imposta   sul
          reddito  delle persone fisiche di cui al comma 10.  16. Per
          le operazioni  previste  dal  comma  10  al  comma  15  del
          presente articolo spetta ai sostituti d'imposta un compenso
          a  carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di
          lire 20.000 per ciascuna dichiarazione,  aumentata  a  lire
          40.000  per  i  sostituti  con  meno  di  venti  lavoratori
          dipendenti; qualora questi ultimi inviino la  dichiarazione
          di   cui  all'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni,  su  supporto magnetico, hanno diritto ad un
          ulteriore compenso di lire  5.000  per  ciascun  lavoratore
          dipendente.  17. Nel caso in cui in sede di controllo delle
          dichiarazioni  dei  redditi  dei  lavoratori  dipendenti  o
          pensionati   da   parte   dell'Amministrazione  finanziaria
          emergano irregolarita' relative agli  adempimenti  previsti
          per  il  sostituto  d'imposta  dal comma 10 al comma 16 del
          presente articolo si applica la pena pecuniaria  da  una  a
          due  volte  la minore imposta liquidata. Alla dichiarazione
          di cui al comma 10 si applicano, in quanto compatibili,  le
          sanzioni  previste  dal titolo V del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive
          modificazioni.  18. Entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge, saranno emanati e pubblicati,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i
          regolamenti per l'attuazione di quanto previsto  dal  comma
          10 al comma 24 del presente articolo, secondo i criteri ivi
          enunciati.  Nei  regolamenti medesimi sara' previsto che le
          disposizioni previste dal comma 10 al comma 24 del presente
          articolo abbiano effetto a decorrere dal 1  gennaio  1993.
          19.  Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
          del tesoro, nomina, entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, una commissione presieduta  da
          un  sottosegretario  di  Stato e composta da otto membri di
          cui due  dipendenti  dal  Ministero  del  tesoro,  due  dal
          Ministero  delle  finanze  e due dal Ministero del lavoro e
          della  previdenza   sociale,   un   esperto   dell'anagrafe
          tributaria  e  un esperto del sistema informativo dell'INPS
          per definire i tempi e le modalita' organizzative per  dare
          attuazione  per  i  dipendenti  pubblici  e pensionati alle
          disposizioni  dal  comma  10  al  comma  24  del   presente
          articolo.    20.  Possono  essere  costituiti  i  Centri di
          assistenza fiscale anche dalle organizzazioni sindacali dei
          lavoratori dipendenti e dei  pensionati  rappresentate  nel
          CNEL,  ovvero  da  uno  o  piu'  sostituti d'imposta di cui
          all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre  1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi
          complessivamente   almeno    cinquantamila    aderenti    o
          dipendenti.  I Centri hanno natura privata e debbono essere
          costituiti nella forma di societa' di capitali con capitale
          minimo di 100 milioni  di  lire.    21.  I  Centri  possono
          svolgere  per  conto  degli utenti le attivita' sostitutive
          dell'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi.  A  tal fine debbono provvedere: alla raccolta, al
          controllo   ed   alla    conservazione    delle    apposite
          dichiarazioni  scritte; alla raccolta delle schede conformi
          a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze,
          sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate
          dagli utenti ai fini della destinazione  dell'8  per  mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di
          interesse  sociale  o  di  carattere  umanitario ovvero per
          scopi di carattere religioso o caritativo, di cui  all'art.
          47  della  legge  20  maggio  1985, n. 222, e alle leggi 22
          novembre  1988,  n.  516  e  n.  517;  all'elaborazione   e
          all'invio   all'Amministrazione   finanziaria  su  supporti
          magnetici, formati  sulla  base  di  programmi  elettronici
          forniti   o   comunque   prestabiliti  dall'Amministrazione
          stessa,  delle   dichiarazioni   dei   redditi;   all'invio
          all'Amministrazione finanziaria delle suddette schede; alla
          consegna di copia della dichiarazione al contribuente; alla
          comunicazione  ai  sostituti d'imposta del risultato finale
          della  dichiarazione  stessa,  ai  fini  del  conguaglio  a
          credito  o  a  debito  in  sede di ritenuta d'acconto. Alla
          dichiarazione  non  debbono  essere  allegati  i  documenti
          probatori  indicati  nell'art. 3 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.   600, e  successive
          modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo
          su  richiesta  dei  competenti uffici finanziari e dovranno
          essere  conservati  presso   il   domicilio   fiscale   del
          contribuente  per  la  durata  prevista  dall'art. 43 dello
          stesso decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del
          1973.   22. Per l'attivita' di cui al comma 21 ed a seguito
          della comunicazione ivi prevista, ai Centri  di  assistenza
          di cui al comma 20 spetta un compenso a carico del bilancio
          dello  Stato  nella  misura  unitaria  di  lire  20.000 per
          ciascuna  dichiarazione;  tale   compenso   viene   erogato
          direttamente   dal   sostituto   d'imposta  del  lavoratore
          dipendente e pensionato, a fronte di corrispondenti  minori
          versamenti    delle    ritenute   fiscali   operate   sulle
          retribuzioni o pensioni. La misura  dei  compensi  previsti
          nel  comma 16 e nel presente comma sara' adeguata ogni anno
          con decreto del Ministro delle finanze di concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro, sentite le categorie e gli organismi
          interessati,  sulla  base  del  costo  medio  di   gestione
          rilevato  nel primo semestre del secondo anno tenendo conto
          del numero di dipendenti o assistiti che si  avvalgono  dei
          sostituti  di  dichiarazione. Le variazioni avranno effetto
          nel biennio  successivo.    Il  primo  dei  decreti  verra'
          emanato entro il 31 dicembre 1993.  23. Per il caso in cui,
          in   sede   di   controllo  delle  dichiarazioni  da  parte
          dell'Amministrazione  finanziaria,  emergano  irregolarita'
          relative  alle  attivita' esercitate ai sensi del comma 21,
          il Centro e l'utente sono responsabili  in  solido  per  il
          maggior  tributo  dovuto  e  le  connesse  sanzioni vengono
          irrogate  nei  confronti  del  Centro.    L'Amministrazione
          finanziaria  e'  tenuta  ad  escutere in via prioritaria il
          Centro al quale compete il diritto di  rivalsa  sull'utente
          nei  limiti  della maggiore imposta richiesta. Si applicano
          le sanzioni di cui al comma 17.    24.  Con  riferimento  a
          quanto  previsto dal comma 20 al comma 23, sono applicabili
          le disposizioni di cui ai commi 4, ultimo periodo, 5, 6, 7,
          terzo periodo, e 8.  25. Ai fini dei controlli sugli  oneri
          deducibili  previsti  dall'art.  10  del  testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e successive
          modificazioni,  i  soggetti  che  erogano  mutui  agrari  e
          fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali
          debbono  comunicare all'anagrafe tributaria rispettivamente
          gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto:   a)  quote
          di  interessi  passivi e relativi oneri accessori per mutui
          in corso; b) premi di assicurazione sulla vita e contro gli
          infortuni; c) contributi  previdenziali  ed  assistenziali.
          26.  Gli  elenchi  debbono  essere  predisposti su supporti
          magnetici con le  modalita'  ed  i  termini  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza
          degli  obblighi  relativi  a  tali  elenchi si applicano le
          sanzioni previste dall'art. 13 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 605, e successive
          modificazioni.   27.  E'  istituito,  a  decorrere  dal  1
          gennaio 1993, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovra'
          essere  obbligatoria  per  tutti i contribuenti titolari di
          reddito di impresa o di lavoro autonomo.   28. A  decorrere
          dalla  data  indicata  al  comma  27,  ciascun contribuente
          dovra' risultare intestatario di un unico conto  sul  quale
          dovranno  essere  registrati  i  versamenti  ed  i rimborsi
          relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul  valore
          aggiunto.  Per  ovviare  a  particolari  esigenze  connesse
          all'esistenza   di   piu'   stabilimenti,   industriali   o
          commerciali,  dislocati  sul  territorio  nazionale, potra'
          essere    consentita    dall'Amministrazione    finanziaria
          l'apertura    di   piu'   conti   intestati   allo   stesso
          contribuente.  29. Il conto fiscale  e'  tenuto  presso  il
          concessionario  del  servizio  della riscossione competente
          per territorio, che provvede alla riscossione  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte sui redditi dovute
          anche in  qualita'  di  sostituto  d'imposta,  direttamente
          versate  dai  contribuenti  o  conseguenti  ad iscrizione a
          ruolo.   30. Ferma restando la  tenuta  del  conto  fiscale
          presso  il  competente  concessionario  del  servizio della
          riscossione,  i  soggetti  di  cui  al  comma  27   possono
          effettuare,  entro  i  termini di scadenza, i versamenti di
          cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione  a
          ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di
          credito   di   cui   all'art.   54   del   regolamento  per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1924,  n.  827,  e  successive  modificazioni.  Le  deleghe
          possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed
          artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto
          26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla  legge  4  agosto
          1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100
          milioni.  La  delega  deve essere, in ogni caso, rilasciata
          presso   una   dipendenza   dell'azienda   delegata    sita
          nell'ambito  territoriale  del  concessionario  dipendente.
          31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed  il
          competente   concessionario   saranno  regolati  secondo  i
          seguenti criteri:  a) accreditamento delle somme  incassate
          e  consegna  della  relativa  documentazione  al competente
          concessionario del servizio della riscossione non oltre  il
          terzo   giorno  lavorativo  successivo  al  versamento;  b)
          pagamento in favore dell'azienda od  istituto  di  credito,
          per  ogni  operazione di incasso effettuata, di un compenso
          percentuale  pari  al  25  per  cento   della   commissione
          spettante  al  competente concessionario ai sensi dell'art.
          61, comma 3, lettera a), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere
          aggiuntivo  a  carico del contribuente e del bilancio dello
          Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale  e'  a
          totale   carico   del   concessionario   competente  e  non
          costituisce elemento di valutazione per la revisione  e  la
          rideterminazione  dei compensi previsti dagli articoli 61 e
          117 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          43    del   1988;   c)   al   fine   di   evitare   ritardi
          nell'acquisizione   delle   somme   incassate   da    parte
          dell'erario  e  degli altri interessati, saranno coordinati
          gli attuali termini di versamento delle imposte di  cui  al
          comma  28  per  consentire  lo svolgimento delle necessarie
          operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme
          incassate, fermo restando che il riversamento  nelle  casse
          erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il
          terzo  giorno  lavorativo  successivo  a quello di cui alla
          lettera a) del presente comma;
           d) invio periodico al competente concessionario  da  parte
          degli   istituti   ed   aziende  di  credito,  su  supporti
          magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli  stessi
          istituti ed aziende; e) nel caso di accreditamento all'ente
          beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al
          versamento  da  parte  del  contribuente,  si applicano nei
          confronti  del  concessionario  le  disposizioni   di   cui
          all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28
          gennaio  1988,  n.  43.  Il  concessionario ha l'obbligo di
          rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene
          pecuniarie  ed  interessi  di  mora  imputabili  a  tardivo
          versamento   da   parte   dell'istituto  stesso.     32.  I
          concessionari  del  servizio   della   riscossione   devono
          aggiornare  i  conti  di cui al presente articolo, entro il
          mese successivo, con la  movimentazione  dei  versamenti  e
          debbono  inviare  annualmente  ai  contribuenti un estratto
          conto. Nei casi in cui  il  contribuente  non  ha  indicato
          correttamente  il  codice  fiscale ovvero ha effettuato una
          erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato  entro
          i  tre  mesi successivi.   33. I concessionari del servizio
          della riscossione, nella qualita' di gestori dei  conti  di
          cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente
          articolo,  sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti
          ai contribuenti a norma  delle  vigenti  disposizioni,  nei
          limiti  ed  alle condizioni seguenti:   a) l'erogazione del
          rimborso dovra' essere  effettuata  entro  sessanta  giorni
          sulla   base   di   apposita  richiesta,  sottoscritta  dal
          contribuente ed attestante il diritto  al  rimborso,  o  di
          apposita   comunicazione  dell'ufficio  competente;  b)  il
          rimborso sara'  erogato  senza  prestazione  di  specifiche
          garanzie  ove  l'importo  risulti  non  superiore al 10 per
          cento  dei  complessivi  versamenti  eseguiti  sul   conto,
          esclusi  quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto
          dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la  data
          della  richiesta;  c)  il  rimborso di importo superiore al
          limite di cui alla lettera  b)  del  presente  comma  sara'
          erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'art.
          38-  bis,  secondo  comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica   26   ottobre   1972,   n.  633,  e  successive
          modificazioni,  di  durata  quinquennale.  Non  e'   dovuta
          garanzia  nei  casi in cui il rimborso venga disposto sulla
          base della comunicazione  dell'ufficio  competente;  d)  le
          somme   da   rimborsare  dovranno  essere  prelevate  dagli
          specifici fondi riscossi e non ancora  versati  all'erario.
          34.  La  misura  dei compensi per l'erogazione dei rimborsi
          sara' determinata in base ai criteri fissati  dall'art.  1,
          comma  1, lettera f), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n.
          657.  35. In relazione alla istituzione del conto  fiscale,
          si  provvedera'  all'integrazione  dei  sistemi informativi
          degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in  modo  che
          gli  uffici  competenti  possano  conoscere  lo stato della
          riscossione dei  tributi.  A  tal  fine  si  procedera'  al
          collegamento   diretto   con   l'anagrafe   tributaria  dei
          concessionari  della  riscossione,  per  il   tramite   del
          Consorzio nazionale dei concessionari.  36. Il comma 3-bis
          dell'art.  4  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,
          n.  154, e' abrogato.  37. A decorrere dal 1 gennaio 1993,
          i   concessionari  della  riscossione,  nella  qualita'  di
          gestori  dei  conti  di  cui  al  presente  articolo,  sono
          autorizzati   ad   erogare,   a   carico  dei  fondi  della
          riscossione, i rimborsi dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          disposti  dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma
          33 in sede di prima applicazione della  presente  legge,  i
          contribuenti  potranno richiedere direttamente l'erogazione
          dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti
          di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni  nel  1994,
          di  lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
          38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e  pubblicati,
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle
          finanze e del tesoro per l'attuazione  di  quanto  previsto
          dal  comma  27  al comma 37 del presente articolo secondo i
          criteri ivi enunciati. Con gli  stessi  regolamenti  potra'
          essere   prevista   l'estensione  dell'utilizzo  del  conto
          fiscale anche ad altri  tributi  diversi  dall'imposta  sui
          redditi  e  dall'imposta  sul  valore aggiunto, nonche', al
          fine di consentire una piu' rapida acquisizione delle somme
          riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei
          versamenti diretti riscossi direttamente dai  concessionari
          con conseguente revisione della misura della commissione di
          cui  all'art.  61,  comma  3,  lettera  a), del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.   43.   39.
          All'onere  derivante  dall'applicazione  delle disposizioni
          previste dal presente articolo, valutato in lire  1.781.000
          milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede:  a) quanto
          a  lire 193.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione
          per l'anno 1993 dell'accantonamento 'Istituzione dei Centri
          di  assistenza  fiscale  per  i  lavoratori  dipendenti   e
          pensionati'   iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1991-1993, al cap.  6856  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1991; b) quanto a lire
          1.578.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione degli
          stanziamenti  iscritti,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1991-1993, sui seguenti capitoli dello stato di  previsione
          del  Ministero delle finanze per il 1991 per gli importi in
          corrispondenza indicati:   1) cap.  4654  per  lire  30.000
          milioni; 2) cap. 4671 per lire 56.000 milioni; 3) cap. 4769
          per  lire  1.375.000  milioni; 4) cap. 6910 per lire 95.000
          milioni; 5) cap. 6911 per lire 22.000 milioni; c) quanto  a
          lire  10.000  milioni,  mediante  utilizzo  delle  maggiori
          entrate differenziali tra versamenti e rimborsi inferiori a
          L. 20.000, recate presente articolo.  40. Il Ministero  del
          tesoro  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio".  - Il  testo  dell'art.
          17,  comma  1, della legge n. 400/1988 e' il seguente:  "1.
          Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per  disciplinare:    a)  l'esecuzione  delle  leggi  e dei
          decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle
          leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio,
          esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
          regionale; c) le materie in cui  manchi  la  disciplina  da
          parte  di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che
          non si tratti di materie comunque riservate alla legge;  d)
          l'organizzazione  ed il funzionamento delle amministrazioni
          pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla  legge;  e)
          l'organizzazione  del  lavoro  ed  i rapporti di lavoro dei
          pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".   Note
          all'art.  1:    -  Di seguito, secondo l'ordine progressivo
          degli articoli, si  riportano  le  disposizioni  del  testo
          unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con D.P.R. n.
          917/1986, richiamate all'art. 1:  "Art. 12 (Detrazioni  per
          carichi di famiglia). - 1. (Omissis).  2. La detrazione per
          i  figli  prevista  alla  lettera  b) del comma 1 spetta in
          misura doppia:   a) se il  contribuente  e'  coniugato  con
          l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla
          lettera  a)  del comma 1; b) se l'altro genitore manca e il
          contribuente  e'  coniugato  e   non   e'   legalmente   ed
          effettivamente   separato;   c)   per   i   figli   rimasti
          esclusivamente  a  carico  del  contribuente  nei  casi  di
          annullamento,   scioglimento  o  cessazione  degli  effetti
          civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione
          legale ed effettiva da questi; d) per i figli naturali  non
          riconosciuti  dall'altro  genitore; e) per i figli naturali
          riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente  a
          carico  del contribuente; f) per i figli adottivi e per gli
          affidati o affiliati del solo contribuente.  3.  (Omissis).
          4.  Le  detrazioni  per  carichi  di  famiglia  spettano  a
          condizione che le persone alla  quali  si  riferiscono  non
          abbiano   redditi  propri  per  ammontare  complessivamente
          superiore  a  5.100.000  di  lire,  al  lordo  degli  oneri
          deducibili,  e lo attestino nella dichiarazione dei redditi
          o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli
          adottivi  e  gli  affidati o affiliati, l'attestazione deve
          essere fatta dal contribuente.  Nelle ipotesi di  cui  alle
          lettere  c)  ed  e)  del  comma 2 la detrazione per i figli
          spetta in misura doppia a condizione  che  il  contribuente
          attesti  che  i figli sono esclusivamente a suo carico.  5.
          (Omissis).  6. (Omissis)".  Il limite di  reddito  indicato
          al comma 4 e' quello da ultimo stabilito dall'art. 9, comma
          2,  lettera  c),  del  D.L.  1 settembre 1992, n. 384, non
          ancora convertito in legge.  "Art. 22 (Redditi fondiari). -
          1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai  terreni  e  ai
          fabbricati  situati  nel  territorio dello Stato che sono o
          devono essere iscritti, con attribuzione  di  rendita,  nel
          catasto  dei  terreni  o nel catasto edilizio urbano.  2. I
          redditi fondiari si distinguono in redditi  dominicali  dei
          terreni,  redditi  agrari e redditi dei fabbricati".  "Art.
          41 (Redditi di capitale). - 1. Sono  redditi  di  capitale:
          a)  gli  interessi e gli altri proventi derivanti da mutui,
          depositi e conti correnti, compresa la  differenza  tra  la
          somma  percepita  alla  scadenza e quella data a mutuo o in
          deposito; b) gli  interessi  e  gli  altri  proventi  delle
          obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi
          dalle  azioni e titoli similari, compresa la differenza tra
          la somma percepita o il valore normale  dei  beni  ricevuti
          alla  scadenza  e  il  prezzo  di  emissione; c) le rendite
          perpetue e  le  prestazioni  annue  perpetue  di  cui  agli
          articoli  1861  e 1869 del codice civile; d) i compensi per
          prestazioni di fideiussione o di  altra  garanzia;  e)  gli
          utili  derivanti  dalla  partecipazione in societa' ed enti
          soggetti all'imposta sul reddito delle persone  giuridiche,
          salvo  il  disposto  della lettera d) del comma 2 dell'art.
          49; f) gli utili derivanti dai contratti di associazione in
          partecipazione e dai contratti  indicati  nel  primo  comma
          dell'art.    2554 del codice civile, compresa la differenza
          tra la  somma  percepita  o  il  valore  normale  dei  beni
          ricevuti  alla  scadenza e le somme o il valore normale dei
          beni apportati, salvo il  disposto  della  lettera  c)  del
          comma  2 dell'art. 49; g) gli utili corrisposti ai mandanti
          o fiducianti e ai loro aventi causa dalle societa' o  dagli
          enti  che  hanno  per  oggetto  la gestione, nell'interesse
          collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali
          costituite con somme di denaro e beni affidati da  terzi  o
          provenienti   dai   relativi   investimenti,   compresa  la
          differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e  quello
          affidato  in  gestione;  h)  ogni  altro provento in misura
          definita derivante dall'impiego  di  capitale,  tranne  gli
          interessi diversi da quelli indicati alle lettere
           a)  e  b).    2. (Omissis)".   "Art. 46 (Redditi di lavoro
          dipendente). - 1. Sono redditi di lavoro dipendente  quelli
          che  derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione
          di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto
          la direzione di  altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio
          quando  e'  considerato  lavoro dipendente secondo le norme
          della legislazione sul lavoro.  2. Costituiscono redditi di
          lavoro dipendente anche le pensioni di ogni  genere  e  gli
          assegni  ad esse equiparati".  "Art. 47 (Redditi assimilati
          a quelli di lavoro dipendente). - 1.   Sono  assimilati  ai
          redditi di lavoro dipendente:
               a)  i  compensi  percepiti,  entro i limiti dei salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle  cooperative  di  produzione di lavoro, delle cooper-
          ative di servizi, delle cooperative  agricole  e  di  prima
          trasformazione  dei  prodotti  agricoli e delle cooperative
          della  piccola  pesca;  b)  le  indennita'  e  i   compensi
          percepiti  a  carico  di  terzi  dai  prestatori  di lavoro
          dipendente  per  incarichi  svolti  in  relazione  a   tale
          qualita',   ad   esclusione  di  quelli  che  per  clausola
          contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro  e
          di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
          c)  le  somme  da chiunque corrisposte a titolo di borsa di
          studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o
          di addestramento professionale, se il beneficiario  non  e'
          legato  da  rapporti di lavoro dipendente nei confronti del
          soggetto erogante; d) le remunerazioni  dei  sacerdoti,  di
          cui  agli  articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20
          maggio 1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi  di
          congrua  di  cui  all'art.  33, primo comma, della legge 26
          luglio  1974,  n.  343;  e)  il  trattamento  speciale   di
          disoccupazione  di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
          f) le  indennita',  i  gettoni  di  presenza  e  gli  altri
          compensi  corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni, dalle
          province  e  dai  comuni  per  l'esercizio   di   pubbliche
          funzioni,  ad  esclusione  di  quelli che per legge debbono
          essere riversati  allo  Stato;  g)  le  indennita'  di  cui
          all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art.
          1  della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri
          del Parlamento nazionale e  del  Parlamento  europeo  e  le
          indennita',  comunque  denominate, percepite per le cariche
          elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114  e  135
          della  Costituzione  e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816;
          h) le rendite vitalizie e le rendite a  tempo  determinato,
          costituite   a   titolo   oneroso;  i)  gli  altri  assegni
          periodici, comunque denominati,  alla  cui  produzione  non
          concorrono  attualmente  ne'  capitale ne' lavoro, compresi
          quelli indicati alle lettere h) e i) del comma 1  dell'art.
          10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla
          lettera  c) del comma 1 dell'art. 41; l) le mance percepite
          dagli impiegati tecnici delle  case  da  gioco  (croupiers)
          direttamente  o  per effetto del riparto eseguito a cura di
          appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa,  in
          relazione   allo   svolgimento   dell'attivita'  di  lavoro
          subordinato.  2. (Omissis).  3. (Omissis)".
            La lettera l) del comma 1 dell'art. 47 sopra riportato e'
          stata aggiunta con legge 11 dicembre 1990, n. 381.    "Art.
          49  (Redditi  di  lavoro  autonomo).  -  1. Sono redditi di
          lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di  arti
          e  professioni.    Per  esercizio  di arti e professioni si
          intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
          esclusiva, di  attivita'  di  lavoro  autonomo  diverse  da
          quelle  considerate  nel  capo VI (riguardante i redditi di
          impresa, n.d.r.), compreso l'esercizio in  forma  associata
          di  cui  alla  lettera c) del comma 3 dell'art. 5.  2. Sono
          inoltre redditi di lavoro autonomo:  a) i redditi derivanti
          dagli uffici  di  amministratore,  sindaco  o  revisore  di
          societa',   associazioni   e   altri   enti   con  o  senza
          personalita' giuridica, dalla  collaborazione  a  giornali,
          riviste,  enciclopedie  e  simili,  dalla  partecipazione a
          collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione
          coordinata e continuativa. Si considerano tali  i  rapporti
          aventi   per  oggetto  la  prestazione  di  attivita',  non
          rientranti nell'oggetto dell'arte o professione  esercitata
          dal  contribuente  ai  sensi  del  comma  1, che pur avendo
          contenuto intrinsecamente artistico  o  professionale  sono
          svolte  senza  vincolo  di  subordinazione  a  favore di un
          determinato soggetto nel quadro di un rapporto  unitario  e
          continuativo  senza  impiego  di  mezzi  organizzati  e con
          retribuzione periodica prestabilita; b) i redditi derivanti
          dalla  utilizzazione  economica,  da  parte  dell'autore  o
          inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e
          di  processi, formule o informazioni relativi ad esperienze
          acquisite in campo industriale, commerciale o  scientifico,
          se   non   sono   conseguiti   nell'esercizio   di  imprese
          commerciali; c) f) (omissis).   3. (Omissis)".    "Art.  81
          (Redditi  diversi).  - 1. Sono redditi diversi, se non sono
          conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
          imprese  commerciali  o da societa' in nome collettivo e in
          accomandita semplice, ne' in  relazione  alla  qualita'  di
          lavoratore  dipendente:    a)-i)  (omissis);  l)  i redditi
          derivanti da attivita' di lavoro  autonomo  non  esercitate
          abitualmente  o  dall'assunzione  di  obblighi di fare, non
          fare o permettere; m) (omissis)".  - L'art. 17 della  legge
          n.  114/1977  da'  facolta'  ai  coniugi, non legalmente ed
          effettivamente separati, di presentare su un unico  modello
          la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi.